Cannabis… questa conosciuta o sconosciuta?

Cannabis marijuana

Il 25 luglio scorso il Disegno di Legge sulla Cannabis (la marijuana è una sostanza psicoattiva che si ottiene dalle infiorescenze essiccate delle piante femminili di Cannabis) è andato all’esame dell’Aula della Camera, a Montecitorio, per la discussione generale; tornerà a settembre all’esame delle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera, per la valutazione degli emendamenti.

Nel marzo del 2015 si è era costituito, per iniziativa del senatore Benedetto Della Vedova, un intergruppo parlamentare per la legalizzazione della Cannabis.

“L’obiettivo è quello di creare uno strumento non partitico, che raccolga i tantissimi parlamentari che la pensano come me, per arrivare a formulare una proposta di legge che parta da quelle considerazioni. Una proposta trasversale, che non abbia un colore politico, ma che sia un’operazione di legalità” aveva detto il senatore Della Vedova.

La proposta di legge della Camera, “Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati“, ha avuto l’adesione di: 87 deputati di M5s, di 85 del Pd, di 24 di Sinistra Italiana, di 16 del gruppo Misto, di due di 7 di Scelta civica e 2 di Fi. –

Riportiamo un estratto dei dieci articoli della proposta di legge.

Art. 1 Legalizzare la coltivazione di 5 piantine di cannabis a scopi ricreativi per i soli maggiorenni. E’ consentita la coltivazione in forma associata, attraverso enti senza fini di lucro, sul modello dei “cannabis social club” spagnoli.

Art. 2 La detenzione personale di cannabis, e dei prodotti da essa derivati, è consentita a persone maggiorenni in piccola quantità, 5 grammi innalzabili a 15 grammi in privato domicilio, non subordinata ad alcun regime autorizzatorio. Restano sanzionabili le condotte, anche se aventi ad oggetto la cannabis in quantità inferiori ai limiti stabiliti, per le fattispecie previste dall’articolo 73 (ad esempio, il piccolo spaccio).

Si disciplina la detenzione personale di cannabis, e dei prodotti da essa ottenuti, per finalità terapeutiche (non di prodotti medicinali contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis, su cui già esiste una specifica disciplina), previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima.

Si stabilisce un principio generale di esclusione dell’assunzione (fumo) di prodotti derivati dalla cannabis in luoghi pubblici, aperti al pubblico e in ambienti di lavoro, pubblici e privati.

Art. 3 Condotte non punibili e fatti di lieve entità. Il testo sancisce la non punibilità della cessione gratuita di cannabis, e dei prodotti da essa ottenuti, a determinate condizioni ed entro specifici limiti.

Art. 4 Il testo esclude la sanzionabilità amministrativa ad esempio sospensione della patente di guida, della licenza di porto d’armi, del passaporto delle condotte ivi indicate, finalizzate all’uso personale dei derivati della cannabis. Le sanzioni sono quintuplicate nel caso di violazione delle norme in materia di coltivazione in forma associata.

Art. 5 Il monopolio della cannabis prevede che il sistema delle autorizzazioni per la coltivazione delle piante di cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita al dettaglio, nel mercato legale, avvengano istituendo un monopolio di Stato e prevedendo anche forme di autorizzazione all’esercizio dell’attività di produzione, trasformazione e vendita da parte di soggetti privati (tracciabilità del processo produttivo, divieto di importazione e di esportazione, autorizzazione per la vendita al dettaglio solo in esercizi dedicati esclusivamente a tale attività, vigilanza del Ministero della salute sulle tipologie e delle caratteristiche dei prodotti ammessi in commercio e sulle modalità di confezionamento).

Art. 6 La coltivazione della cannabis per la produzione farmaceutica e semplificazione del regime di produzione, prescrizione, distribuzione e dispensazione dei farmaci contenenti prodotti derivati dalla cannabis rinvia a un decreto del Presidente della Repubblica. Il ministro delle Politiche agricole alimentari disciplinerà le modalità e i criteri di individuazione delle superfici agricole utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato.

Oggi la possibilità di accedere alla cosiddetta cannabis terapeutica è di fatto pregiudicata da vincoli amministrativo-burocratici, per superare i quali è utile un intervento legislativo di semplificazione delle procedure, sia per l’approvvigionamento delle materie prime per la produzione nazionale, sia per la concreta messa a disposizione dei preparati per i malati.

Art. 7 Proventi delle sanzioni amministrative

Art. 8  Relazione alle Camere

Art. 9 Rideterminazione delle pene

Art. 10 Entrata in vigore

Nel testo introduttivo ai 10 articoli si legge: ” Sulla base dell’esperienza di questi decenni, possiamo concludere che l’attività di repressione nei Paesi produttori non ha arginato l’influenza economica e politica delle organizzazioni criminali che controllano la produzione delle materie prime e nei Paesi consumatori non ha ridotto i profitti dei trasformatori e degli intermediari – in Italia rappresentati in primo luogo dalla criminalità mafiosa – né arginato la diffusione delle droghe proibite“.

Poco oltre viene citata una relazione della DNA (Direzione Nazionale Antimafia) “per avere contezza della dimensione che ha assunto il fenomeno del consumo delle cosiddette droghe leggere, basterà osservare che, se il quantitativo sequestrato è di almeno 10/20 volte inferiore a quello consumato, si può ipotizzare un mercato che vende, approssimativamente, fra 1,5 e 3 milioni di Kg all’anno di cannabis …. una quantità che soddisfa una domanda di mercato di dimensioni gigantesche.

In via esemplificativa, l’indicato quantitativo consentirebbe infatti a ciascun cittadino italiano (compresi vecchi e bambini senza limiti di età) un consumo compreso tra i 25 e i 50 grammi pro capite (cioè l’equivalente di circa 100/200 dosi) all’anno».

Un vero sballo…

Paola Mazzullo

www.paolamazzullo.it

L’articolo è stato pubblicato su Ordine e Libertà del 26 agosto 2016, pag. 5